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Statuto


Art. 6 - Ammissione degli Accademici ordinari

Possono essere ammesse tra gli accademici, personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere, senza alcun limite numerico, previa richiesta scritta al Senato Accademico con l’osservanza delle seguenti modalità:



  1. fornire nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, recapito telefonico;

  2. dichiarare di condividere gli scopi dell'Accademia, di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Direttivi dell'Accademia;

  3. essere conosciuto da un accademico fondatore che convaliderà la domanda di ammissione.


È compito del Senato Accademico valutare in merito all’accettazione o meno della richiesta di ammissione ed ha luogo a maggioranza dei voti, dopo aver valutato che siano in grado di assicurare attiva collaborazione. L’ammissione è seguita dall’iscrizione a libro degli accademici e dà diritto a ricevere la tessera sociale. L’adesione all’Accademia è a tempo indeterminato, purché venga versata annualmente la quota associativa. Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo accademico con le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro 30 giorni successivi all’iscrizione dello stesso, il Senato Accademico ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Senato Accademico.
Gli accademici ordinari che, per motivi di salute, non possano partecipare alle attività dell’Accademia, o al compimento dell’ottantesimo anno, su proposta unanime del Senato Accademico e con relativa delibera, sono dichiarati Emeriti. Gli accademici emeriti conservano tutte le prerogative dell’accademico ordinario, ma non possono essere candidati a ricoprire cariche accademiche.

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