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Statuto


Art. 21 - Riunioni in video e teleconferenza

È espressamente ammessa la possibilità che le adunanze del Senato Accademico, dell’Assemblea degli Accademici e di ogni singolo Dipartimento, si svolgano con sistemi informatici di videoconferenza o teleconferenza, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Rettore e sia consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

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