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Statuto


Art. 14 - Senato Accademico

Il Senato Accademico stabilisce le linee generali dell’attività accademica. È composto dagli accademici fondatori, che restano in carica per tutto il periodo di vita dell’Accademia, e da altri consiglieri, fino ad un massimo di 4, eletti fra gli accademici ordinari. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tra i consiglieri (senatori) viene nominato il Rettore, il Vice Rettore e il Segretario Generale. Il Senato Accademico fissa eventuali incarichi dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Accademia per il conseguimento degli scopi statutari le cui funzioni sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

Il Senato Accademico si riunisce tutte le volte che il Rettore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri del Senato.
La sua convocazione avviene mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun membro, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura della mail.
È fatto obbligo al Senato Accademico di riunirsi almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e al bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo.
Il Senato è presieduto dal Rettore, in sua assenza dal Vice Rettore, in assenza di entrambi dal decano dei Consiglieri.
Il Senato Accademico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Accademia ed ha i seguenti compiti:


  1. definire i programmi delle attività dell'Accademia da sottoporre all'Assemblea degli Accademici;

  2. attuare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Accademici;

  3. proporre all'Assemblea degli Accademici eventuali modifiche dello statuto;

  4. deliberare sulle richieste di nuove adesioni all'Accademia;

  5. nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

  6. predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l'esercizio successivo;

  7. sottoporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l'esercizio successivo all'approvazione dell'Assemblea degli Accademici, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

  8. fissare la quota annuale di adesione dell'Accademia;

  9. deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività dell'Accademia;

  10. nominare eventuali Presidenti ad Honorem e gli Accademici Emeriti;

  11. deliberare circa procedimenti disciplinari e sanzioni nei confronti degli accademici;

  12. compilare eventuale regolamento per il funzionamento dell'Accademia la cui osservanza è obbligatoria per tutto il Corpo Accademico.


L’adunanza è regolarmente costituita in prima convocazione se ad essa intervengano i 2/3 dei consiglieri e in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, se ad essa intervenga almeno il 50% più uno dei consiglieri. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la maggioranza assoluta dei votanti senza computare gli astenuti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
È ammessa la rappresentanza per delega. Ogni consigliere intervenuto ha diritto ad un solo voto e può presentare non più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale dal Segretario Generale che lo deve firmare unitamente al Rettore. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione presso la Sede dell’Accademia e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Accademia purché consultabile solo dal Corpo Accademico.
Decadono dalla carica i consiglieri del Senato coloro che siano assenti non giustificati per più di tre adunanze consecutive o se non mostrano, per un periodo prolungato, alcun segno di interesse per l’Accademia né partecipazione in alcuna forma alle sue attività.
Il Senato Accademico decade, prima della fine del mandato, quando il numero dei suoi consiglieri si è ridotto a meno di tre.

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