Statuto
Art. 20 - Gli atti ufficiali del singolo dipartimento
Sono Atti di ogni singolo Dipartimento:
- le relazioni dei Direttori sull’attività svolta dalle stesse;
- le relazioni e le comunicazioni presentate in convegni, simposi, seminari, incontri di studio;
- cataloghi di mostre, esposizioni e di eventuali altre manifestazioni.
La pubblicazione degli Atti del Dipartimento viene decisa e curata da ciascun Dipartimento.