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Statuto


Art. 24 - Scioglimento dell'Accademia

Lo scioglimento dell’Accademia può essere deliberato soltanto da una adunanza straordinaria dell’Assemblea degli Accademici. Per la validità della deliberazione, occorre la presenza del 2/3 del Corpo Accademico ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di persona o per delega scritta, senza computare gli astenuti.
L’eventuale patrimonio residuo, dopo lo scioglimento dell’Accademia, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità.

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