contatori per siti

Statuto


Art. 13 - Assemblea degli Accademici

L’Assemblea degli Accademici rappresenta l’organo sovrano dell’Accademia in cui viene formulata la politica operativa della medesima. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi statutari.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli accademici e le sue deliberazioni obbligano tutti i membri del Corpo Accademico.
L'Assemblea è convocata in sede straordinaria tutte le volte che il Rettore lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli accademici.
L'Assemblea delibera in sede straordinaria:


  1. sulle richieste di modifica dello Statuto;

  2. su qualunque altro argomento venga portato all'attenzione dell'Assemblea.


L’Assemblea viene convocata dal Rettore in sede ordinaria almeno una volta all’anno. Essa delibera per:

  1. stabilire gli indirizzi operativi dell'Accademia;

  2. eleggere, ogni tre anni, il Senato Accademico con le relative cariche;

  3. approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo redatto dal Senato Accademico e approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

  4. designare, a chiusura di ogni anno accademico, diplomi accademici di benemerenza, e titoli di "Cavaliere al Merito Accademico";

  5. deliberare su qualunque altro argomento venga portato all'attenzione dell'Assemblea.


Gli accademici sono convocati in Assemblea dal Rettore mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun accademico, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura della mail. L’Assemblea è presieduta dal Rettore ovvero dal Vice Rettore ovvero, in caso di assenza, da un accademico nominato dall’Assemblea, il quale ha anche il compito di constatare la regolarità delle deleghe.

L’adunanza, sia straordinaria che ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se ad essa intervengano i 2/3 del Corpo Accademico e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, se ad essa intervenga almeno il 50% più uno degli accademici. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la maggioranza assoluta dei votanti senza computare gli astenuti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea solo gli accademici in regola con il pagamento delle quote sociali.
È ammessa la rappresentanza per delega. Ogni accademico intervenuto ha diritto ad un solo voto e può presentare non più di una delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Per l’elezione delle cariche sociali e per tutte le votazioni che riguardano persone, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Delle adunanze dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Rettore e dal Segretario Generale. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione presso la Sede dell’Accademia e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Accademia purché consultabile solo dal Corpo Accademico.

Copyright © 2020 Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche