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Statuto


Art. 18 - Rendiconto Economico-Finanziario

L’esercizio sociale dell’Accademia decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di stipula dell’atto costitutivo al 31 dicembre dell’anno di costituzione.

Entro aprile di ciascun anno viene predisposto dal Rettore e redatto dal Senato Accademico, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.
Entrambi verranno sottoposti a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che provvederà redigere una relazione che illustra le poste di bilancio e l’andamento economico e finanziario dell’Accademia.

Il Rettore presenta altresì, entro il mese di aprile dell’esercizio, il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e dello stato del patrimonio, unitamente alla relazione di missione del Collegio dei Revisori dei Conti, e il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo, all’Assemblea degli Accademici.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Accademia, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L’Accademia non ha fini di lucro per cui i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli accademici. L’eventuale avanzo di gestione va reinvestito esclusivamente nelle attività e nei servizi previsti dal presente Statuto.

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