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Statuto


Art. 1 - Costituzione

È costituita l’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche, la cui sede istituzionale è sita in Bari, via Orazio Flacco 28/B regolata a norma dell’art. 36 del codice civile ed è retta dal presente statuto.
L’Accademia è una libera istituzione, a durata illimitata, di alta cultura, prevalentemente a livello universitario. È apartitica, apolitica, non confessionale e non persegue scopi di lucro, quindi sotto il profilo economico-finanziario, riceve, per ogni anno accademico, un contributo minimo dai suoi accademici, per coprire parzialmente le spese di gestione annuali.

Art. 2 - Definizione

L’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche ha la finalità di riconoscere, al fenomeno culturale, artistico e sociale il suo fondamentale ruolo di diffusione della cultura, di incentivare la ricerca nelle varie discipline scientifiche, ovvero quale mezzo di conoscenza e di comunicazione tra individui attraverso la promozione di:


Tale promozione trova espressione nei risultati conseguiti dagli accademici, o da studiosi da essi presentati, resi pubblici in adunanze del Corpo Accademico mediante atti ed elaborati.
Vi contribuiscono anche convegni di studio, conferenze e seminari, mostre, concerti, premi, pubblicazione di testi e studi ed altresì la presentazione e l’illustrazione di opere di particolare validità letteraria, artistica e scientifica.

Art. 3 - Finalità


  1. Favorire e sostenere lo sviluppo della conoscenza umanistica e scientifica e della creatività artistica e sportiva soprattutto presso i giovani e gli studenti che manifestano attitudine in ogni settore e sostenerli;

  2. promuovere il rapporto diretto tra le persone che si occupano attivamente per lo sviluppo della letteratura, dell’arte, delle scienze e dello sport ed in particolare docenti, autori, artisti, giornalisti, sportivi, attori, fotografi, musicisti, coinvolgendo l’editoria e i mass media, sotto tutte le forme di comunicazione: internet, web-tv, tv, radio, quotidiani, giornali, biblioteche, librerie, altre associazioni culturali e artistiche;

  3. organizzare, coordinare e attuare corsi di formazione di ogni genere e grado, finanziati con fondi privati e pubblici (regionali, nazionali, comunitari ecc.) nonché iniziative di formazione a distanza;

  4. organizzare e gestire attività nel settore letterario, storico, filosofico, artistico, cinematografico, televisivo, teatrale, musicale e giornalistico, incluse quelle editoriali, finalizzate alla promozione e diffusione della cultura e di ricerca e documentazione nel campo scientifico e sportivo di particolare interesse;

  5. organizzare eventi e manifestazioni nazionali ed internazionali riguardanti premi artistici e letterari; mostre d’arte figurative sia personali che collettive, concerti di musica e reading poetici, spettacoli teatrali conferenze, congressi, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni in ogni settore, anche in collaborazione con altri enti di cultura;

  6. pubblicare, distribuire e commercializzare libri, riviste, dispense, atti di convegni, periodici, bollettini, opuscoli ecc, anche con l’uso di supporti multimediali;

  7. realizzare, promuovere e gestire un sito web da utilizzare come infrastruttura di servizio per l’attività dell’Accademia;

  8. promuovere la raccolta di fondi privati e la richiesta di contributi pubblici da destinare agli scopi;

  9. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;

  10. affidare incarichi a collaboratori esterni o a particolari strutture per il migliore espletamento delle attività previste dal presente Statuto e di volontari nello svolgimento delle proprie attività;

  11. assegnare, a chiusura di ogni anno accademico, diplomi accademici di benemerenza, e titoli di “Cavaliere al Merito Accademico” per le sezioni di lettere, arti e scienze agli accademici che si sono particolarmente distinti durante l’anno.

  12. promuovere attività solidaristiche e di utilità sociale svolte attraverso iniziative culturali, educazione, istruzione e formazione professionale quali:


    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ambientale;

    • tutela e valorizzazione delle tradizioni culturali e linguistiche del territorio;

    • tutela dei diritti umani, nonché delle pari opportunità e delle iniziative orientate a contrastare il dilagare della violenza verso le donne e verso i minori o comunque verso i più fragili e bisognosi di attenzioni;

    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.



    Art. 4 - Rapporti con altri enti e associazioni

    Nella salvaguardia della propria autonomia e di quella delle altre associazioni, l’Accademia potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con strutture pubbliche e private, cooperative e società, organi di stampa, televisioni, enti teatrali, ecc.
    L’Accademia potrà partecipare, come socio, ad altre associazioni, accademie o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca e formazione con le quali instaurare un rapporto di interscambio culturale.

    Art. 5 - Accademici

    Possono aderire all’Accademia tutti i cittadini italiani e stranieri senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e credo politico che ne condividano gli scopi fissati dallo Statuto e intendano dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. Tutti gli accademici hanno eguali diritti. Il rapporto all’interno dell’Accademia è disciplinato in maniera uniforme per tutti e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. L’Accademia è composta da:


    • Accademici fondatori, in numero di 7, sono coloro che hanno fondato l’Accademia con l’atto di costituzione. Sono esentati (tranne che per il primo anno) al versamento della quota annuale;

    • Accademici ordinari, in numero illimitato, sono persone, enti o istituzioni che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Accademia. Si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Senato Accademico;

    • Accademici ad Honorem, sono designati dal Senato Accademico per il loro prestigio sociale e per meriti e benemerenze acquisite nel campo degli studi di carattere letterario, artistico, sportivo e scientifico;

    • Accademici sostenitori sostengono l’Accademia versando sussidi economici. Possono essere ammessi come accademici sostenitori: enti, associazioni e persone fisiche che assumano l’impegno, non inferiore ai due anni, di sostenere finanziariamente le attività dell’Accademia. Le modalità e l’entità dell’impegno sono valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e regolati mediante apposito accordo.


    Tutti gli accademici, ad esclusione di quelli ad Honorem, costituiscono la totalità del Corpo Accademico e hanno diritto di voto nelle adunanze, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, oltreché per la nomina degli Organi Direttivi dell’Accademia. Possono far parte dell’Accademia anche altri enti, a condizione che il loro numero non sia superiore al 10% del Corpo Accademico. Sarà ammesso un solo rappresentante a presenziare l’Assemblea degli Accademici.

    Art. 6 - Ammissione degli Accademici ordinari

    Possono essere ammesse tra gli accademici, personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere, senza alcun limite numerico, previa richiesta scritta al Senato Accademico con l’osservanza delle seguenti modalità:



    1. fornire nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, recapito telefonico;

    2. dichiarare di condividere gli scopi dell'Accademia, di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Direttivi dell'Accademia;

    3. essere conosciuto da un accademico fondatore che convaliderà la domanda di ammissione.


    È compito del Senato Accademico valutare in merito all’accettazione o meno della richiesta di ammissione ed ha luogo a maggioranza dei voti, dopo aver valutato che siano in grado di assicurare attiva collaborazione. L’ammissione è seguita dall’iscrizione a libro degli accademici e dà diritto a ricevere la tessera sociale. L’adesione all’Accademia è a tempo indeterminato, purché venga versata annualmente la quota associativa. Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo accademico con le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro 30 giorni successivi all’iscrizione dello stesso, il Senato Accademico ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
    Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Senato Accademico.
    Gli accademici ordinari che, per motivi di salute, non possano partecipare alle attività dell’Accademia, o al compimento dell’ottantesimo anno, su proposta unanime del Senato Accademico e con relativa delibera, sono dichiarati Emeriti. Gli accademici emeriti conservano tutte le prerogative dell’accademico ordinario, ma non possono essere candidati a ricoprire cariche accademiche.

    Art. 7 - Diritti degli Accademici

    Tutti i membri del Corpo Accademico hanno eguali diritti ovvero:


    1. essere informati sulle attività dell'Accademia, anche attraverso il sito internet della medesima:

    2. partecipare attivamente alle attività promosse dell'Accademia, contribuendo alla realizzazione degli scopi statutari;

    3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dell'Accademia;

    4. intervenire e discutere alle adunanze generali e presentare proposte e/o reclami al Senato Accademico;

    5. partecipare, con il proprio voto, alle deliberazioni delle adunanze generali, purchè in regola con la qualifica di accademico;

    6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Senato Accademico;

    7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.



    Art. 8 - Doveri degli Accademici

    Tutti i membri del Corpo Accademico hanno eguali doveri ovvero:


    1. al puntuale pagamento, ad esclusione dei fondatori, della quota associativa annuale, uguale per tutti e stabilita dal Senato Accademico, entro il termine fissato del 31 gennaio di ogni anno;

    2. all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle delibere del Senato Accademico;

    3. ad operare e collaborare nell'interesse dell'Accademia per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;

    4. ad astenersi dall'intraprendere iniziative personali che siano in contrasto con le finalità previste dallo Statuto;

    5. all'osservanza di norme disciplinari e comportamentali nei rapporti con l'Accademia che non ledano gli interessi e l'immagine della stessa nei confronti di tutti gli accademici e verso terzi.


    Le attività svolte dagli accademici a favore dell'Accademia per il raggiungimento dei fini sociali, sono effettuate a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

    Art. 9 - Recesso degli Accademici

    La qualità di accademico si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. L’accademico ordinario può recedere in qualunque momento dall’Accademia previa comunicazione per iscritto al Senato Accademico ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta richiesta almeno un mese prima. Altresì decade automaticamente se non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

    Gli accademici sono radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dal Senato Accademico ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Accademia. Le radiazioni, la diffida, la sospensione a tempo limitato, saranno decise dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri.

    Art. 10 - Patrimonio sociale

    Il patrimonio dell’Accademia è indivisibile ed è costituito:


    1. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;

    2. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Accademia o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni, contributi ed erogazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

    3. avanzi di gestione destinati all'incremento del patrimonio in sede di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo;

    4. altri fondi raccolti ai sensi di legge;

    5. ogni entrata che vada a incrementare il patrimonio medesimo.



    Art. 11 - Risorse economiche

    L’Accademia non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, di eventuali contributi volontari del Corpo Accademico e di donazioni da parte di privati o enti pubblici. Le risorse economiche dell’Accademia destinate ad incrementare il patrimonio, provengono da:


    1. quote associative annuali;

    2. contributi volontari del Corpo Accademico e dei privati;

    3. contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni e amministrazioni pubbliche;

    4. entrate derivanti da attività inerenti lo scopo sociale e da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


    Le somme versate a titolo di quote sociali e contributi non sono rimborsabili in nessun caso. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito e/o ufficio postale stabilito dal Senato Accademico. Le operazioni finanziarie sono disposte con firma disgiunta del Rettore o del Vice Rettore.

    Art. 12 - Organi Direttivi dell'Accademia

    Sono organi direttivi dell'Accademia:


    • l’Assemblea degli Accademici;

    • il Senato Accademico

    • il Consiglio di Presidenza

    • il Collegio dei Revisori dei Conti

    • i Dipartimenti Accademici


    Gli incarichi vengono ricoperti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Accademia, preventivamente autorizzate dal Senato Accademico ed adeguatamente documentate.

    Art. 13 - Assemblea degli Accademici

    L’Assemblea degli Accademici rappresenta l’organo sovrano dell’Accademia in cui viene formulata la politica operativa della medesima. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi statutari.
    L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli accademici e le sue deliberazioni obbligano tutti i membri del Corpo Accademico.
    L'Assemblea è convocata in sede straordinaria tutte le volte che il Rettore lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli accademici.
    L'Assemblea delibera in sede straordinaria:


    1. sulle richieste di modifica dello Statuto;

    2. su qualunque altro argomento venga portato all'attenzione dell'Assemblea.


    L’Assemblea viene convocata dal Rettore in sede ordinaria almeno una volta all’anno. Essa delibera per:

    1. stabilire gli indirizzi operativi dell'Accademia;

    2. eleggere, ogni tre anni, il Senato Accademico con le relative cariche;

    3. approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo redatto dal Senato Accademico e approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

    4. designare, a chiusura di ogni anno accademico, diplomi accademici di benemerenza, e titoli di "Cavaliere al Merito Accademico";

    5. deliberare su qualunque altro argomento venga portato all'attenzione dell'Assemblea.


    Gli accademici sono convocati in Assemblea dal Rettore mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun accademico, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura della mail. L’Assemblea è presieduta dal Rettore ovvero dal Vice Rettore ovvero, in caso di assenza, da un accademico nominato dall’Assemblea, il quale ha anche il compito di constatare la regolarità delle deleghe.

    L’adunanza, sia straordinaria che ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se ad essa intervengano i 2/3 del Corpo Accademico e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, se ad essa intervenga almeno il 50% più uno degli accademici. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la maggioranza assoluta dei votanti senza computare gli astenuti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
    Hanno diritto a partecipare all’Assemblea solo gli accademici in regola con il pagamento delle quote sociali.
    È ammessa la rappresentanza per delega. Ogni accademico intervenuto ha diritto ad un solo voto e può presentare non più di una delega.
    Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Per l’elezione delle cariche sociali e per tutte le votazioni che riguardano persone, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

    Delle adunanze dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Rettore e dal Segretario Generale. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione presso la Sede dell’Accademia e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Accademia purché consultabile solo dal Corpo Accademico.

    Art. 14 - Senato Accademico

    Il Senato Accademico stabilisce le linee generali dell’attività accademica. È composto dagli accademici fondatori, che restano in carica per tutto il periodo di vita dell’Accademia, e da altri consiglieri, fino ad un massimo di 4, eletti fra gli accademici ordinari. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tra i consiglieri (senatori) viene nominato il Rettore, il Vice Rettore e il Segretario Generale. Il Senato Accademico fissa eventuali incarichi dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Accademia per il conseguimento degli scopi statutari le cui funzioni sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

    Il Senato Accademico si riunisce tutte le volte che il Rettore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri del Senato.
    La sua convocazione avviene mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun membro, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura della mail.
    È fatto obbligo al Senato Accademico di riunirsi almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e al bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo.
    Il Senato è presieduto dal Rettore, in sua assenza dal Vice Rettore, in assenza di entrambi dal decano dei Consiglieri.
    Il Senato Accademico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Accademia ed ha i seguenti compiti:


    1. definire i programmi delle attività dell'Accademia da sottoporre all'Assemblea degli Accademici;

    2. attuare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Accademici;

    3. proporre all'Assemblea degli Accademici eventuali modifiche dello statuto;

    4. deliberare sulle richieste di nuove adesioni all'Accademia;

    5. nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

    6. predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l'esercizio successivo;

    7. sottoporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l'esercizio successivo all'approvazione dell'Assemblea degli Accademici, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

    8. fissare la quota annuale di adesione dell'Accademia;

    9. deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività dell'Accademia;

    10. nominare eventuali Presidenti ad Honorem e gli Accademici Emeriti;

    11. deliberare circa procedimenti disciplinari e sanzioni nei confronti degli accademici;

    12. compilare eventuale regolamento per il funzionamento dell'Accademia la cui osservanza è obbligatoria per tutto il Corpo Accademico.


    L’adunanza è regolarmente costituita in prima convocazione se ad essa intervengano i 2/3 dei consiglieri e in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, se ad essa intervenga almeno il 50% più uno dei consiglieri. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la maggioranza assoluta dei votanti senza computare gli astenuti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
    È ammessa la rappresentanza per delega. Ogni consigliere intervenuto ha diritto ad un solo voto e può presentare non più di una delega.
    Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
    Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale dal Segretario Generale che lo deve firmare unitamente al Rettore. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione presso la Sede dell’Accademia e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Accademia purché consultabile solo dal Corpo Accademico.
    Decadono dalla carica i consiglieri del Senato coloro che siano assenti non giustificati per più di tre adunanze consecutive o se non mostrano, per un periodo prolungato, alcun segno di interesse per l’Accademia né partecipazione in alcuna forma alle sue attività.
    Il Senato Accademico decade, prima della fine del mandato, quando il numero dei suoi consiglieri si è ridotto a meno di tre.

    Art. 15 - Consiglio di Presidenza

    Il Consiglio di Presidenza ha compiti esecutivi e delibera autonomamente per eventuali decisioni urgenti che dovranno essere successivamente ratificate dal Senato Accademico. È composto da:


    1. Rettore

    2. Vice Rettore

    3. Segretario Generale

    4. Economo-Tesoriere


    Al Consiglio di Presidenza spetta l’amministrazione del patrimonio economico e finanziario dell’Accademia secondo le indicazioni dell’Assemblea degli Accademici.
    Viene eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea degli Accademici. Le cariche durano tre anni e sono rieleggibili.
    Il Rettore ha i seguenti compiti:

    1. è il rappresentante legale dell’Accademia di fronte ai terzi e in giudizio;

    2. promuove e coordina le attività dell’Accademia, con particolare attenzione ai rapporti tra l’Accademia ed altri enti ed istituzioni, nazionali ed estere;/

    3. ha la firma sociale;

    4. presiede e convoca il Senato Accademico e l’Assemblea degli Accademici in conformità delle norme statutarie o quando lo ritenga opportuno e ne dirige le discussioni;

    5. vidima i verbali del Senato e dell’Assemblea degli Accademici e firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall’Accademia;

    6. firma gli atti dell’Accademia;

    7. sovrintende all’esecuzione di qualsiasi delibera del Senato e dell’Assemblea degli Accademici;

    8. apre un conto corrente bancario presso azienda di credito di sua fiducia e/o un conto corrente postale su deliberazione del Senato Accademico;

    9. predispone e firma i mandati di pagamento;

    10. prende le iniziative che ritiene utili al migliore funzionamento dell’Accademia;

    11. promuove i provvedimenti di attuazione delle norme statutarie;

    12. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Senato e dell’Assemblea degli Accademici;

    13. rende noto ed illustra all’Assemblea degli Accademici, al fine della loro approvazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo;

    14. convoca ogni triennio, prima dello scadere dell’anno accademico, l’Assemblea degli Accademici, per eleggere, tra i suoi componenti, il Senato Accademico e il Consiglio di Presidenza.


    In caso di assenza o impedimento, il Rettore viene sostituito dal Vice Rettore. Nel caso il Rettore non venga rieletto, nel successivo Senato Accademico assume l’incarico di Rettore Emerito.

    Il Vice Rettore coadiuva il Rettore nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Rettore, ne assume il titolo e le funzioni fino alla nomina del nuovo Rettore. In caso di carica vacante, il decano del Senato Accademico procede alla convocazione dell’assemblea del Senato per l’elezione di un nuovo Rettore.

    Il Segretario Generale assiste il Rettore nelle sue attività; redige i verbali delle adunanze del Senato Accademico, dell’Assemblea degli Accademici e ogni atto dell’Accademia; cura la corrispondenza, la regolare tenuta dei libri accademici e la pubblicazione degli atti letterari, artistici e scientifici dell’Accademia.

    L’Economo-Tesoriere cura le entrate e le uscite e tiene le scritture contabili in conformità alle deliberazioni del Senato Accademico.

    Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

    Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, ha il compito di:


    1. vigilare sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell’Accademia;

    2. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;

    3. controllare il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo predisposti dal Senato Accademico;

    4. redigere la relazione del rendiconto da sottoporre all’Assemblea degli Accademici;

    5. riferire al Rettore su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell’attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi;

    6. esprimere, su richiesta del Rettore, pareri su questioni di carattere economico-contabile e sull’andamento dell’amministrazione.


    Il Collegio del Revisori dei Conti, è nominato a discrezione del Senato Accademico, è rieleggibile e dura in carica tre anni.

    Art. 17 - Dipartimenti Accademici

    L’Accademia è formata da intellettuali, docenti di numerose università e studiosi di varia estrazione che condividono il valore etico ed estetico dell’arte, della letteratura contemporanea e delle scienze, manifestate attraverso le varie esteriorizzazioni creative, di conoscenza e di partecipazione sociale e culturale. I Dipartimenti Accademici previsti, per ciascuno dei quali è preposto un Direttore, sono:


    1. lettere, storia, filosofia, filologia classica, antropologia e ogni altra attività di pensiero;

    2. arti figurative e plastiche, pittura, scultura, fotografia;

    3. musica e arti sceniche (teatro, cinema e spettacolo);

    4. scienze matematiche, fisiche, chimiche, informatiche;

    5. scienze naturali ed astronomiche;

    6. scienze giuridiche ed economiche;

    7. scienze mediche, sportive e biologiche;

    8. solidarietà e promozione sociale.


    Il Direttore, nominato dal Senato Accademico, dirige e incrementa le attività del suo Dipartimento secondo un regolamento redatto nell’ambito dello stesso Dipartimento da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico. Convoca e presiede le adunanze, alle quali, se lo ritiene opportuno, può ammettere anche soggetti che non siano Accademici.
    Il Direttore, almeno una volta all’anno, convoca un’adunanza di Dipartimento, alle quali partecipa il Consiglio di Presidenza, per relazionare sull’attività svolta nell’anno in corso e di quella programmata per il successivo, indicando l’attuale situazione degli accademici del Dipartimento e ne propone l’eventuale nomina di nuovi.
    Se il Direttore è assente, lo sostituisce il decano del Dipartimento.
    L’Accademia diffonde i risultati della propria attività, mediante la pubblicazione periodica di Atti dei singoli Dipartimenti.

    Art. 18 - Rendiconto Economico-Finanziario

    L’esercizio sociale dell’Accademia decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di stipula dell’atto costitutivo al 31 dicembre dell’anno di costituzione.

    Entro aprile di ciascun anno viene predisposto dal Rettore e redatto dal Senato Accademico, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.
    Entrambi verranno sottoposti a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che provvederà redigere una relazione che illustra le poste di bilancio e l’andamento economico e finanziario dell’Accademia.

    Il Rettore presenta altresì, entro il mese di aprile dell’esercizio, il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e dello stato del patrimonio, unitamente alla relazione di missione del Collegio dei Revisori dei Conti, e il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo, all’Assemblea degli Accademici.

    Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Accademia, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

    L’Accademia non ha fini di lucro per cui i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli accademici. L’eventuale avanzo di gestione va reinvestito esclusivamente nelle attività e nei servizi previsti dal presente Statuto.

    Art. 19 - Gli atti ufficiali dell'Accademia

    Sono Atti ufficiali dell’Accademia:


    1. le relazioni del Rettore, del Consiglio di Presidenza, dell’Economo-Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;

    2. la nomina del Consiglio di Presidenza e dei Direttori di Dipartimento;

    3. il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente;

    4. il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo.


      1. La pubblicazione di questi atti ufficiali viene curata dal Consiglio di Presidenza tramite il Segretario Generale.

        Art. 20 - Gli atti ufficiali del singolo dipartimento

        Sono Atti di ogni singolo Dipartimento:


        1. le relazioni dei Direttori sull’attività svolta dalle stesse;

        2. le relazioni e le comunicazioni presentate in convegni, simposi, seminari, incontri di studio;

        3. cataloghi di mostre, esposizioni e di eventuali altre manifestazioni.


        La pubblicazione degli Atti del Dipartimento viene decisa e curata da ciascun Dipartimento.

        Art. 21 - Riunioni in video e teleconferenza

        È espressamente ammessa la possibilità che le adunanze del Senato Accademico, dell’Assemblea degli Accademici e di ogni singolo Dipartimento, si svolgano con sistemi informatici di videoconferenza o teleconferenza, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Rettore e sia consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

        Art. 22 - Regolamento interno

        L’Accademia può dotarsi di un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Presidenza e approvato dal Senato Accademico. Eventuali modifiche del regolamento possono essere proposte dal Consiglio di Presidenza e vanno approvate dal Senato Accademico.

        Art. 23 - Modifiche dello Statuto

        Non può essere promossa la modifica dello statuto se non a seguito di proposta presentata da almeno 10 membri del Corpo Accademico ed approvata dall’Assemblea degli Accademici con il voto favorevole della metà più uno degli accademici.

        Art. 24 - Scioglimento dell'Accademia

        Lo scioglimento dell’Accademia può essere deliberato soltanto da una adunanza straordinaria dell’Assemblea degli Accademici. Per la validità della deliberazione, occorre la presenza del 2/3 del Corpo Accademico ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di persona o per delega scritta, senza computare gli astenuti.
        L’eventuale patrimonio residuo, dopo lo scioglimento dell’Accademia, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità.

        Art. 25 - Responsabilità dell'Accademia

        L’Accademia risponde esclusivamente con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Accademia potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché per responsabilità civile, in capo all’Accademia stessa.

        Art. 26 - Controversie in seno all'Accademia

        Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli accademici e l’Accademia, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di 3 probiviri da designarsi tra gli accademici. In particolare: due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea straordinaria degli Accademici all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti, entro 10 giorni dalla nomina dei medesimi. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

        Art. 27 - Disposizione finale

        Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea degli Accademici il bilancio preventivo di massima per l’esercizio successivo a maggioranza assoluta dei partecipanti o si fa rinvio a quanto sancito dalle norme del Codice Civile.

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